I cavalli bianchi

Fino a qualche giorno fa, non sapevo cosa fossero i cavalli bianchi. O, meglio, nel mio immaginario, i cavalli bianchi erano gli equini di colore bianco.

Non potevo pensare che, imbattendomi in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, avrei imparato che l’Amministrazione Finanziaria slovacca chiama biele kone, appunto cavalli bianchi, le persone che fungono da prestanome nel rivestire funzioni direttive nell’ambito di una o più persone giuridiche.

Ho scoperto anche che l’Amministrazione Finanziaria slovacca non è semplice ed è dotata, tra le altre strutture, di una Direzione delle Finanze e di un Ufficio Crimini dell’amministrazione finanziaria i quali, non senza incertezze sui reali ruoli nel trattamento, hanno creato un elenco di cavalli bianchi. La sentenza, per chi volesse leggerla per intero, riguarda una controversia proprio su questo elenco.

Un signore (che per comodità chiameremo X) aveva scoperto di essere presente in questo elenco e la Corte UE era stata investita di una serie di questioni di cui almeno un paio risultano essere pertinenti rispetto al trattamento di dati personali.

1)

Il signor X aveva ottenuto l’elenco in maniera non ufficiale. La domanda al giudice europeo era: poteva utilizzarlo nelle controversie al fine di chiedere giustizia dal suo Stato rispetto ad un presunto trattamento illecito? La risposta della Corte è stata affermativa: il diritto ad un effettivo rimedio giudiziario ai trattamenti illeciti di dati personali prevale sull’eventuale modalità con la quale si è venuti a conoscenza del trattamento stesso.

2)

L’Amministrazione Finanziaria slovacca poteva creare quell’elenco senza un esplicita previsione normativa e senza il consenso degli interessati? La risposta della Corte è stata affermativa: il perseguimento di un interesse pubblico è una delle condizioni previste dal GDPR per il trattamento lecito anche senza il consenso dell’interessato. Tuttavia, la Corte precisa che un soggetto pubblico, come l’Amministrazione Finanziaria, ha il dovere, nell’avviare un tale trattamento, di definirne le finalità esatte, gli effetti giuridici e le modalità di inclusione dei soggetti in tale elenco. Inoltre, anche l’Amministrazione Finanziaria deve tenere conto del principio di proporzionalità del trattamento.

Quindi, cavalli bianchi al trotto e non al galoppo.

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