Tra i diritti e le libertà previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non c’è il diritto alla disconnessione: quella facoltà, da esercitare anche contro il nostro stesso istinto, di liberarci momentaneamente di smartphone, tablet, smartwatch.
Qualcuno potrà dire che è un metadiritto e qualcun altro potrebbe ribattere dicendo che è un minidiritto o uno pseudodiritto. Comunque lo si voglia intendere, il suo esercizio periodico prelude ad almeno due effetti positivi:
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una più ampia forchetta temporale da dedicare all’otium ossia più tempo da dedicare alle passioni ed allo studio;
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una minore esposizione al rischio di consegnare inavvertitamente i nostri dati personali durante la continua attività di navigazione.
In ogni caso, è positivo notare che il legislatore comincia a porre alcune basi per l’esercizio di questo diritto. In particolare, l’art. 19 della legge sul lavoro agile prevede che siano stabilite le misure tecniche ed organizzative per assicurare la disconnessione. Ed un’analoga previsione è presente negli articoli 22 e 95 dell’ipotesi di accordo per il contratto del Personale dell’Istruzione e della Ricerca siglata lo scorso 8 febbraio.
Tutto sommato, nuove e buone occasioni per staccare la spina.