Pezzi di cronaca

L’art. 85 del GDPR stabilisce che “Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria”. Vuol dire che il Regolamento lascia alla sensibilità di ogni Stato membro il bilanciamento tra due importanti diritti previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: il diritto al rispetto della vita privata (art. 8) e la libertà di espressione (art. 10).

Questa occasione è stata colta in Italia con la revisione del vecchio Codice della Privacy che ha visto la luce in un Consiglio dei Ministri pre-ferragostano ma che non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Nelle more, quindi, arricchiamo la nostra visione sull’argomento con una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte di Strasburgo è stata chiamata in causa da due cittadini tedeschi condannati al carcere per l’omicidio di un personaggio famoso nel lontano 1993. Naturalmente, i giornali dell’epoca ne parlarono tanto e conservarono anche molti documenti (cartacei ed elettronici) riferiti ai fatti. Poco prima della fine della pena, i due condannati chiesero ad una specifica testata giornalistica di anonimizzare i documenti pubblicati sito internet. A seguito del rifiuto del giornale, la questione fu decisa dalle corti tedesche in favore della testata giornalistica che, quindi, mantenne sul proprio sito un articolo dell’epoca, un dossier di approfondimento e la trascrizione di un reportage audio.

I giudici della CEDU hanno ritenuto corretti i giudizi dei colleghi tedeschi perché:
• l’omicidio, all’epoca dei fatti, generò un grande clamore e, di conseguenza, il diritto dei cittadini di essere informati;
• i due condannati avevano fatto richiesta di riesame qualche anno prima della scadenza della detenzione e, quindi, il caso era tornato d’attualità;
• l’avvocato di uno dei due ricorrenti aveva mantenuto sul proprio sito web alcuni documenti analoghi sulla vicenda (senza anonimizzazione) fino ad un paio di anni prima della richiesta di anonimizzazione fatta al giornale;
• la testata giornalistica aveva collocato il materiale riferito alla vicenda in un apposita sezione d’archivio del proprio sito web, insieme ad altre notizie del periodo e senza, pertanto, enfatizzarne il contenuto in danno dei ricorrenti.

Pezzi di cronaca nella Rete affinché qualcuno, domani, possa, forse, comporre il puzzle della Storia.

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