I limiti pubblici (di nuovo)

L’art. 2‑sexies del Codice si occupa di particolari categorie di dati personali necessari alle Pubbliche Amministrazioni per svolgere i loro compiti. Per queste categorie (salute, orientamento sessuale, orientamento politico, ecc.) stabilisce che il trattamento svolto nell’interesse pubblico è lecito se si verificano entrambe le seguenti circostanze:

  • esiste una legge o un regolamento che lo preveda (analogamente a quanto previsto per i dati comuni dall’art. 2‑ter);

  • la legge (o il regolamento) stabilisca espressamente i tipi di dati, le operazioni consentite e lo specifico motivo di interesse pubblico rilevante che si intende conseguire.

L’articolo, dunque, fornisce in elenco di ambiti che sono ritenuti certamente di interesse pubblico tra i quali l’anagrafe delle patenti, le procedure elettorali, il contrasto all’evasione fiscale, la diagnosi/assistenza/terapia sanitaria.

Per questi ambiti non ci sarà bisogno del consenso dell’interessato giacché la base giuridica del trattamento è, come si è detto, l’interesse pubblico previsto dal punto g), comma 2 dell’art. 9 del GDPR. Tuttavia, dovranno essere soddisfatte le due condizioni elencate prima e previste dall’art. 2‑sexies.

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