Reati e condanne

È difficile sintetizzare l’art. 2‑octies che si occupa di dati relativi a condanne penali e reati. Occorreva riempire di contenuti ciò che l’art. 10 del GDPR lasciava agli Stati membri ovvero la disciplina del trattamento di questo tipo di dati che viene eseguita al di fuori del controllo della pubblica autorità (per esempio dagli avvocati difensori oppure da datori di lavoro per investigazioni difensive).

L’art. 2‑octies stabilisce che questo tipo di trattamenti possono eseguirsi solo se consentito dalla legge o da un regolamento, nel perimetro che la legge dà alla potestà regolamentare. La particolarità è che, nei casi in cui manchi una legge o un regolamento, sarà un decreto del Ministero dell’Interno, previo parere del Garante, a stabilire i dati da trattare, le finalità del trattamento e le misure di garanzia per gli interessati.

Un certo approfondimento richiederà l’elenco di ambiti per i quali occorrerà legiferare per consentire il trattamento. Per esempio, sarà necessario disciplinare come saranno utilizzati i dati su reati e condanne penali per l’accertamento dei requisiti di onorabilità o per prevenire il riciclaggio di denaro da atti illeciti.

Avremo, quindi, bisogno ancora di tante parole per delineare i contorni precisi del trattamento in ambito penale.

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