Autodichia ed altro

Gli articoli 2‑novies e 2‑decies sono tra i più brevi del nuovo Codice privacy e andremo ad analizzarli insieme.

Il primo stabilisce che i princìpi stabiliti negli articoli precedenti si applicano agli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Senato, Camera e Corte Costituzionale) nei limiti dei loro ordinamenti, notoriamente caratterizzati dall’autodichia ovvero dalla capacità di risolvere al loro interno le questioni controverse che riguardano i loro atti.

L’art. 2‑decies stabilisce l’inutilizzabilità (già prevista dal secondo comma dell’art. 11, oggi abrogato) dei dati personali trattati in violazione del GDPR e del Codice stesso. L’inutilizzabilità non è prevista dal GDPR perché, evidentemente, al legislatore europeo appare ovvio che l’illegittimità del trattamento rende conseguente l’inesistenza di tutto ciò che su di esso è stato costruito.

In Italia, invece, abbiamo bisogno di dire e di ribadire: autodichia e inutilizzabilità, sempre meglio non dimenticarsene.

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