Com’è noto, il GDPR è fondato, soprattutto, sul riconoscimento di alcuni diritti operativi a tutela dell’interessato: diritto di accesso, diritto alla cancellazione, diritto alla protabilità, ecc.
Ci sono, tuttavia, interessi pubblici che necessitano di una particolare riservatezza. L’art. 2‑undecies, quindi, definisce quali sono gli ambiti pubblici per i quali l’interessato non può esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR.
Per esempio, non è possibile che gli interessati chiedano, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, agli enti che si occupano di contrasto al riciclaggio di denaro di accedere ai dati che lo riguardano. Questo per non pregiudicare eventuali indagini in corso. Analogo ragionamento vale per la protezione di vittime di reati estorsivi, per i lavori di Commissione d’inchiesta parlamentari, per l’esercizio della politica valutaria e monetaria, ecc.
L’art. 2‑undecies, tuttavia, stabilisce che l’esercizio dei diritti non è del tutto inibito: dovrà essere disciplinato dalle specifiche norme che regolano i singoli ambiti. Il superinteresse pubblico è più forte del GDPR (o quasi).