Le ragioni di giustizia

L’art. 2‑duodecies del nuovo Codice privacy si occupa del trattamento di dati personali nelle aule dei tribunali.

Ricordiamo che il GDPR, all’art. 10 (ripreso dall’art. 2‑octies del Codice), disciplina con precisione il trattamento di dati che riguardano le condanne ed i reati penali. Qui, invece, si tratta di capire come deve essere effettuato il trattamento del più ampio insieme dei dati personali impiegati per ragioni di giustizia (quindi esteso anche alla giustizia civile, amministrativa, contabile, ecc.).

Il contenuto del nuovo articolo omologa questo tipo di trattamento a quelli già descritti nell’art. 2‑undecies (Il superinteresse pubblico). Saranno, quindi, le specifiche norme che regolano i riti di giustizia a specificare in quale modo potranno essere esercitati i diritti da parte degli interessati. La ratio è, come al solito, quella di evitare che l’esercizio dei diritti, così battente come prevista dal GDPR, possa incidere sull’andamento dei procedimenti giudiziari.

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