Qualche giorno fa abbiamo parlato dei dati personali delle persone decedute. Lo abbiamo fatto prima che venisse pubblicato il nuovo Codice della privacy nel quale è stato introdotto l’art. 2‑terdecies che si dedica all’argomento.
I dati personali delle persone decedute possono essere oggetto di esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 all’art. 22 del GDPR da parte dei familiari o da chi abbia un interesse proprio che deve essere bilanciato con i diritti dei terzi (p.e. parenti del deceduto). Naturalmente, sussistono anche per questi dati personali le limitazioni previste dagli articoli 2‑undecies e 2‑duocecies.
Ognuno di noi, tuttavia, mentre è in vita, potrà fare in modo che, una volta deceduto, i dati che ha fornito alle piattaforme online siano indisponibili a chiunque. Questa opzione dovrà essere esercitata in maniera libera, specifica ed informata e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
L’opzione di divieto, in ogni caso, non può pregiudicare l’eventuale rivendicazione di diritti patrimoniali dei terzi ovvero la difesa in giudizio di altri interessi.