Dentro la riserva

I poteri del Garante si estendono a definire misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato anche per trattamenti che non riguardano dati genetici, dati biometrici e dati sulla salute (art. 2‑septies). Questo viene stabilito dallart. 2‑quinquiesdecies che chiama in causa i trattamenti eseguiti nell’interesse pubblico ma che possono presentare rischi elevati per gli interessati.

Questa norma si aggancia al comma 5 dell’art. 36 del GDPR che sensibilizza gli Stati membri a dedicarsi con attenzione alle misure di sicurezza da adottare in caso di trattamento da parte di un soggetto pubblico quando questo possa condurre ad un rischio elevato per gli interessati (p.e. videosorveglianza cittadina).

Sappiamo che questo tipo di trattamenti devono essere previsti da una norma o da un regolamento (articoli 2-ter e 2-sexies). Tuttavia, le norme, spesso, non possono scendere nei particolari delle misure di sicurezza da adottare che, per poter essere efficaci, devono essere continuamente aggiornate senza aspettare le lungaggini dell’iter legislativo.

Lart. 2‑quinquiesdecies, dunque, affida la definizione di misure di sicurezza a specifici provvedimenti generali che il Garante adotterà.

Quindi, muoversi sempre dentro la riserva (di provvedimento) che il Garante vorrà applicare.

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