Protezione nelle aule di giustizia

L’art. 55 del GDPR, al comma 3, dice che “Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali” coerentemente con il principio di indipendenza della magistratura riconosciuto da tutte le democrazie moderne.

Quindi, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (l’autorità di controllo italiana sull’applicazione del GDPR) non può esercitare alcuna attività di controllo sui dati personali trattati negli uffici giudiziari.

Tuttavia, al fine di garantire l’applicazione del GDPR, l’art. 2‑sexiesdecies prevede che ciascun ufficio giudiziario debba designare il proprio Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD o DPO). Da questa previsione normativa discende l’obbligo, per gli uffici giudiziari, di indicare, nell’informativa all’interessato, i dati di contatto del DPO affinché possano essere effettivamente esercitati i diritti previsti dal GDPR.

Sarà, dunque, una garanzia di protezione in più nelle aule di giustizia.

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