Nel nuovo Codice privacy, dopo il 2‑septiesdecies c’è un vuoto profondo di articoli abrogati che ci porta diritto ad un nuovo Titolo curiosamente chiamato “Titolo 0.1 – (Disposizioni sulla base giuridica)”.
Il primo articolo che incontriamo è il 45‑bis (di nuova introduzione) che, come un professorino di filosofia, precisa che questa parte (forse avrebbe fatto meglio a dire “questo Titolo”) scaturisce da quello che il GDPR lascia alla disciplina di ogni Stato membro negli articoli 6 e 23.
Quindi, molti degli articoli successivi sono esplicitamente diretti a stabilire ulteriori precisazioni, restrizioni e sanzioni. In particolare, l’art. 50 (che, nella nuova versione del Codice, segue immediatamente il 45‑bis) stabilisce l’avvio di uno specifico procedimento penale, con l’applicazione dell’art. 684 c.p., per chi dovesse divulgare o pubblicare notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore.
Cominciano, dunque, a farsi strada le sanzioni penali, non previste dal GDPR, ma inserite nel nuovo Codice per affiancare le sanzioni pecuniarie. Ne bis in idem, direbbe qualcuno: ma, per il momento, questo è.