Quale sentenza?

Gli articoli 51 e 52 del nuovo Codice della privacy sono rimasti sostanzialmente immutati, salvo qualche ritocco per aggiornare i riferimenti a leggi non più esistenti.

L’art. 51 permette l’utilizzo di sistemi elettronici per lo scambio di documentazione giudiziaria (ricorsi, memorie, provvedimenti dei magistrati, ecc.) tra i soggetti coinvolti nelle vicende processuali (avvocati, cancellieri, polizia giudiziaria, magistrati). L’articolo era (ed è) necessario per migliorare l’efficienza della macchina giudiziaria che, salvo qualche residuo ambito, ha avviato il cosiddetto “processo telematico”.

L’art. 52 si occupa dei dati personali presenti nelle sentenze e negli altri provvedimenti giudiziari. Com’è noto, le sentenze sono pubbliche ed il trattamento dei dati personali in esse contenute seguono questo principio. Quindi, in generale, la sentenza può essere diffusa integralmente.

Tuttavia, gli interessati possono richiedere al giudice di precludere la pubblicazione dei propri dati personali contenuti nella sentenza: in questo caso, questi dati saranno oscurati. Lo stesso magistrato può disporre d’ufficio, a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, la rimozione dei dati personali nella versione del provvedimento (sentenza, ordinanza, ecc.) destinata ad essere resa pubblica.

L’art. 52, inoltre, dispone l’oscuramento tassativo dei dati personali che possano, direttamente o indirettamente, riferirsi a minorenni, nei casi di provvedimenti riguardanti persone offese da atti di violenza sessuale.

Quale sentenza pubblicare? Quella che fa meno male alla privacy.

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