Indagini e dati personali

L’art. 57 (che viene subito dopo l’art. 52, vista l’abrogazione degli articoli nel mezzo) si intreccia con una specifica disposizione legislativa che è il Dlgs. 51/2018, entrato in vigore il giorno 8 giugno scorso.

Si tratta di una specifica norma italiana che applica la direttiva 2016/680 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. La norma nasce per garantire il giusto bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico ed i diritti e le libertà dei singoli. Questa norma contiene, all’art. 49, un’abrogazione a tempo dell’art. 57 del Codice: sarà abrogato il giorno 8 giugno 2019 ovvero ad un anno dall’entrata in vigore del Dlgs. 51/2018.

Ma perché mantenere in vita l’art. 57? Perché l’art. 57, già presente nel vecchio Codice, costituiva il presupposto giuridico al decreto del Presidente della Repubblica che aveva dettato le modalità tecniche di funzionamento del database delle forze di polizia. Abrogando subito l’art. 57 si sarebbe creato un vuoto normativo che avrebbe reso impossibile il trattamento dei dati nel sistema informativo delle forze di polizia.

Ma perché abrogarlo dopo un anno? Perché, nel frattempo, gli articoli 5 e 9 del Dlgs. 51/2018 danno la possibilità di disciplinare nuovamente, tramite un altro DPR e un decreto ministeriale, il database delle forze di polizia. In particolare, le modalità di conservazione, i soggetti legittimati ad accedervi, le modalità di consultazione, ecc.

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