Diversamente dall’art. 57, messo su un binario morto già dal Dlgs. 51/2018, l’art. 58 del nuovo Codice privacy è stato completamente cambiato per adeguarlo al GDPR ed è destinato a rimanere vigente.
Questa norma riguarda i dati trattati per fini di sicurezza nazionale e di difesa che, com’è facile immaginare, devono mantenere un carattere di riservatezza piuttosto elevato. Tuttavia, il loro trattamento non può sfuggire al rispetto dei diritti e delle libertà degli individui. Anche in questo caso, quindi, l’art. 58 rimanda a futuri regolamenti, emanati con decreti del Presidente della Repubblica, la disciplina del loro trattamento con particolare riguardo a: tipologie di dati e di interessati, operazioni di trattamento, persone autorizzate al trattamento.
Ma l’interessato, può esercitare i propri diritti? Certamente si, tenendo conto che il titolare (nel caso specifico Ministero della Difesa, Forza Armata, ecc.) può differire o limitare l’esercizio dei diritti, anche temporaneamente, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 14 del Dlgs. 51/2018.