I dati che, per una specifica previsione normativa, sono pubblici (per esempio, i dati di un ordine o di un collegio professionale) possono essere comunicati o diffusi, secondo l’art. 61 del nuovo Codice privacy, conformemente a quanto previsto dall’art. 2‑ter dello stesso Codice.
A questo l’art. 61 aggiunge che gli ordini e dei collegi professionali, nei propri albi resi pubblici tramite il sito web, possono inserire, su richiesta del singolo iscritto, ulteriori informazioni riguardanti la propria attività professionale (p.e. l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, visto che l’indicazione della posta elettronica certificata è obbligatoria).
Inoltre, se l’iscritto lo richiede, l’ordine può comunicare a terzi (pubblici o privati) alcune caratteristiche professionali ulteriori rispetto a quelle previste per l’iscrizione (p.e. particolari specializzazioni) o la disponibilità ad assumere incarichi specifici.