Dopo l’art. 61, il nuovo Codice privacy, salta direttamente all’art. 75, abrogando tutto il testo che c’era nel mezzo ed introducendo il lettore al Titolo V che si occupa di Trattamento di dati personali in ambito sanitario.
L’art. 75, nella vecchia versione, costituiva solo un annuncio dell’ambito applicativo del Titolo V recitando solo “Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario”; nella nuova versione, invece, il lessico viene armonizzato rispetto a quello del GDPR. Si parla, dunque, di trattamento per finalità di tutela della salute e incolumità fisica sia dell’interessato sia di terzi.
Ovviamente, viene ribadito che le basi giuridiche per il trattamento sono quelle previste dall’art. 9 del GDPR, trattandosi di particolari categorie di dati personali, con un richiamo a quanto stabilito dall’art. 2‑septies del nuovo Codice.