La crescita felice

Non mi piace abbandonarmi ai sentimentalismi. I ricordi di ciascuno sono troppo preziosi per verbalizzarli. Però è certo che avevo la fortuna di andare a scuola a piedi e su quelle strade, percorse insieme a mia sorella, incontravo i compagni, i vicini, il cartolaio, il macellaio e tante altre persone che, forse inconsapevolmente, sorvegliavano la mia esistenza. Oggi ci sono le app: oggetti immateriali che, per lo più, servono ad attenuare i sensi di colpa dei genitori che poco sanno dei propri figli ed a propagandare l’immagine di chi le ha ideate.

Ed un’altra app è venuta in mente ad un assessore alle politiche educative di una importante città del sud: l’app che segue i bus dei bambini nel tragitto verso la scuola. Sembra che, per il momento, il sistema sia riservato ai gestori ed alla Polizia Locale per ragioni di efficacia, efficienza e sicurezza del servizio. L’assessore vorrebbe estendere l’utilizzo della app anche alle famiglie dei bambini ma sembra che stia valutando gli aspetti di privacy legati a questo impiego.

Leggendo la notizia mi è venuta in mente una domanda: che c’entra la privacy? Non ci sarebbe alcun trattamento di dati personali da parte dei genitori se la app segnalasse soltanto la posizione dei bus nel traffico cittadino.

Ma, poi, serve davvero? Se un genitore verifica che il bus è fermo da 10 minuti ad un incrocio che fa? Probabilmente, chiama il gestore del servizio o la Polizia Locale per capire cosa sta succedendo e scoprendo che si sono già attivati per risolvere il problema o l’eventuale emergenza. Certamente, non si fionda sul posto per verificare lo stato del suo bambino.

Lasciamo ai bambini una crescita felice, pensando ai loro cori spensierati sullo scuolabus.

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La trasparenza

Ci siamo già occupati di trasparenza dell’azione amministrativa e del diritto di accesso ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione con riferimento alla privacy. Ritroviamo la materia nell’art. 59 del nuovo Codice privacy che già se ne occupava nella vecchia versione; tuttavia, era una norma di coordinamento con la legge 241/1990 (accesso agli atti solo con un interesse diretto, concreto ed attuale) ma non con il Dlgs. 33/2013 (accesso civico generalizzato anche senza interesse diretto, concreto ed attuale).

Il Dlgs. 101/2018 lo ha leggermente ritoccato, eliminando la dicitura “dati sensibili e giudiziari” (che non esiste più nel GDPR) ed aggiungendo il comma 1‑bis che rimanda allo stesso Dlgs. 33/2013 la disciplina dei presupposti, delle modalità e dei limiti all’accesso civico.

L’auspicio è che, anche le scarse novità, possano servire a sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni al corretto bilanciamento tra diritto di accesso e privacy.

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