L’art. 77 del nuovo Codice privacy indica modalità particolari (aggettivo che sostituisce semplificate del vecchio testo) per fornire l’informativa all’interessato e per il trattamento di dati personali nell’ambito delle strutture che si occupano di tutela della salute.
Tali modalità semplificate, che saranno esplicitate nei successivi articoli, si applicano nell’ambito di strutture pubbliche (ospedali, poliambulatori, medici di famiglia, ecc.) e private (p.e. cliniche, specialisti privati) che erogano prestazioni sanitarie e in strutture pubbliche, diverse da quelle elencate in precedenza) che operano in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale (p.e. specifici settori comunali di assistenza sociale).