Il medico di famiglia è, secondo l’art. 78 del nuovo Codice privacy, il soggetto che deve informare il paziente sui trattamenti necessari per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria. Per il trattamento effettuato dal medico di famiglia non è necessario il consenso: la base giuridica è il punto h del comma 2 dell’art. 9 del GDPR ovvero proprio l’attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria effettuati sulla base dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro.
L’informativa, tuttavia, come prevista dall’art. 13 del GDPR, è sempre necessaria e assume le seguenti caratteristiche:
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può anche non essere fornita per iscritto, anche se l’art. 78 lo consiglia;
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copre anche trattamenti effettuati da chi fornisce i farmaci (farmacie) o chi sostituisce il medico di famiglia;
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non copre trattamenti particolari per i quali, invece, è necessario il consenso; non copre, per esempio, l’adesione del paziente a sperimentazioni cliniche, al fascicolo sanitario elettronico, a terapie in teleassistenza.
La domanda è: chi informa il medico di famiglia sull’informativa da fornire?