Anche in ospedale è obbligatoria l’informativa al paziente così come prevista dall’art. 13 del GDPR. Gli ospedali, pubblici e privati, possono
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fornire un’unica informativa per tutti i trattamenti necessari per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria;
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l’informativa può essere fornita una sola volta anche se il paziente dovrà essere sottoposto ad esami o cure in vari reparti;
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Il fatto che un reparto abbia già fornito l’informativa al paziente deve essere noto a tutti gli altri reparti per evitare confusione ed inutili duplicazioni; tipicamente, la circostanza di aver fornito l’informativa dovrà essere registrata su un sistema informativo integrato e accessibile da ogni reparto di cura.
Come per i medici di famiglia, restano esclusi da questa modalità particolare di fornire l’informativa (il vecchio Codice diceva semplificata) i trattamenti che presentano particolari rischi per gli interessati (sperimentazioni scientifiche, donazioni di organi, ecc.). Per tali trattamenti, è necessario il consenso preceduto da informative specifiche.