In emergenza

L’art. 82 del Codice privacy prende atto che possono esistere ragioni di tempestività di intervento terapeutico che, spesso, impediscono al personale sanitario di perdere tempo nel fornire l’informativa al paziente.

La norma consente di fornire l’informativa successivamente alla prestazione sanitaria quando la situazione è particolarmente a rischio per il paziente o quando non è possibile fornirla ai parenti o ai conviventi.

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