Il salto all’art. 89‑bis del nuovo Codice privacy, direttamente dall’art. 82, ci accompagna verso le ultime norme che riguardano il trattamento dei dati relativi alla salute. Si parla delle modalità da adottare per la prescrizione dei medicinali: il nominativo del paziente può essere presente sulle ricette solo quando è assolutamente necessario. Diversamente, bisognerà adottare le misure di oscuramento che il Garante stabilirà con proprio provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 2‑septies. Questo vuol dire che, in futuro, probabilmente, sulle nostre ricette ci sarà un codice identificativo che non avrà collegamenti con la nostra identità e che servirà ad effettuare controlli amministrativi o altri trattamenti da parte dei soggetti autorizzati.
Per il momento, tuttavia, il provvedimento ancora non c’è e, naturalmente, nell’attesa, tutto rimane come prima.