La nascita è l’evento che dà avvio alla vita e, quindi, alla manifestazione della sequela infinita dei nostri dati personali.
L’art. 93, non mutato di una virgola nel nuovo Codice privacy, ci dice che l’attestazione di nascita non deve contenere nessun dato ulteriore rispetto a quelli necessari per l’iscrizione nei registri di nascita.
La norma, inoltre, disciplina il caso di donne che, avvalendosi di una specifica norma del nostro ordinamento, non vogliono essere citate come mamme del nascituro. In questi casi, la copia integrale dell’attestazione di nascita, comprensivo dei dati della partoriente, può essere rilasciata solo dopo cento anni dalla nascita. Nel frattempo, le strutture sanitarie possono fornire attestazioni stando ben attente a non inserirvi dati che possono rendere identificabile la madre.