Libertà vigilata

La lettura dell’art. 100 del nuovo Codice privacy è particolarmente ardua se non si inquadra nel complesso tessuto giuridico del GDPR e dei precedenti articoli dello stesso Codice.

Il testo dell’articolo permette agli enti pubblici di ricerca ed alle università di decidere a chi comunicare o diffondere dati personali, eccetto quelli particolari (salute, orientamento sessuale, ecc.) e quelli riguardanti reati penali, a fini di ricerca scientifica e tecnologica. Sembra esserci una libertà piuttosto estesa ma occorre ricordare che le prime sentinelle del trattamento sono gli stessi interessati. Infatti, la libertà concessa agli enti di ricerca non li esime dal fornire agli interessati l’informativa prevista dall’art. 13 del GDPR nell’ambito della quale dovranno specificare l’intenzione di comunicare o diffondere i dati personali trattati.

Lo stesso art. 100, infatti, sottolinea che rimane fermo il diritto degli interessati ad opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento e ad esercitare gli altri diritti del GDPR. Questi diritti, peraltro, saranno opportunamente disciplinati dalle regole deontologiche previste dall’art. 2‑quater del nuovo Codice.

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