Capolinea

Le persone, oggi, hanno diversi strumenti per difendersi dai soprusi degli OTT; bisogna conoscerli e utilizzarli al meglio: GDPR, Codice privacy, Codice del consumo, ecc.

Questa volta ad impallinare Facebook è stata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con il provvedimento sanzionatorio del 29 novembre scorso. Il Presidente l’aveva già annunciato nella relazione sull’attività riferita al 2017: era in corso una fitta istruttoria che si è conclusa in questi giorni con una sanzione di 10 milioni di euro nei confronti di Facebook Ireland Ltd.

Le contestazioni di AGCM sono, in realtà, due e riguardano:

  • un quadro ingannevole (articoli 21 e 22 del Codice del Consumo) che Facebook presenta in fase di attivazione dell’account; con l’enfasi sulla gratuità del servizio, l’utente viene indotto ad un comportamento (appunto la registrazione al social network) che, diversamente, non avrebbe mai adottato;

  • la pratica aggressiva (articoli 24 e 25 del Codice del Consumo) posta in essere dall’utilizzo disinvolto delle credenziali Facebook per l’accesso ad altri siti web o ad app per smartphone.

Ma perché è intervenuta l’AGCM e non il Garante per la Protezione dei Dati Personali? Lo spiega lo stesso provvedimento sanzionatorio di AGCM: pur riguardando i dati personali degli utenti, i comportamenti di Facebook non hanno violato il GDPR o il nuovo Codice privacy. Formalmente, Facebook ha fornito le informazioni previste ed ottenuto il consenso (forse poco specifico) al trasferimento di dati ad altri soggetti.

In ogni caso, le sanzioni ci sono e non importa la strada (tortuosa) che le nostre autorità percorrono: l’importante è arrivare al capolinea.

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.