Altre finalità di interesse pubblico sono l’archiviazione e la ricerca storica. In particolare, è noto che la lettera b), comma 2dell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs. 42/2004, stabilisce che sono beni culturali “gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico” e che la lettera b), comma 3 dello stesso Codice prevede che sono beni culturali “gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante”.
L’anonimizzazione dei dati personali contenuti in questi documenti comprometterebbe la ricostruzione storica e, quindi, vanno trattati integralmente, così come originariamente raccolti. È questo che prevede l’art. 101 del Codice ammonendo, tuttavia, che i documenti mantenuti per motivi storici non possono, però, essere utilizzati per atti amministrativi sfavorevoli agli interessati.