
Nei giorni scorsi ha fatto notizia la circostanza che una ASL veneta ha inviato ad una scuola un questionario per una “valutazione neuropsichiatrica” della popolazione di studenti nel quale era presente il campo “razza”.
È opportuno inquadrare in maniera corretta la vicenda cominciando dalla raccolta informativa della ASL e, poi, procedendo alla valutazione della correttezza del trattamento dell’informazione relativa alla razza.
Il questionario, probabilmente, costituiva il primo passo di un’attività di ricerca scientifica che la ASL voleva condurre. Questo tipo di attività è regolata dal Capo III del Titolo VII del nuovo Codice Privacy che, di fatto, rimanda alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica appena pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 2 delle Regole deontologiche specifica che il progetto di ricerca deve rispettare specifiche indicazioni e contenere l’impegno a rispettare le predette Regole.
L’articolo 7 delle stesse Regole prevede, invece, che le particolari categorie di dati personali (nell’ambito delle quali rientrano l’origine razziale o etnica) devono essere trattate, di regola, in forma anonima e che, diversamente, l’interessato (o chi per lui nel caso degli studenti minori) debba esprimere il proprio consenso.
Ci auguriamo, quindi, che questa ricerca, a prescindere dallo scalpore giornalistico, abbia rispettato i canoni di base previsti dalla normativa.