Un punto fermo

Esattamente un anno fa avevamo commentato una segnalazione effettuata dall’ANAC al Governo ed al Parlamento che esprimeva dubbi sulla proporzionalità dell’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, previsto dall’art. 14, comma 1‑bis del Dlgs. 33/2013, di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali, dei loro coniugi non separati e dei parenti entro il secondo grado.

L’art. 14, in realtà, è stato oggetto di uno specifico contenzioso amministrativo, innescato proprio da alcuni dirigenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che aveva per oggetto l’annullamento dei provvedimenti di pubblicazione emessi ai sensi:

  • del comma 1‑bis, nella parte che prevedeva la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali, dei loro coniugi non separati e dei parenti entro il secondo grado;
  • del comma 1‑bis, nella parte in cui prevedeva la pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, degli importi di viaggi di servizio e delle missioni pagati con fondi pubblici;
  • del comma 1‑ter, nella parte che prevedeva la pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

Il TAR del Lazio ha ritenuto di rimettere le questioni alla Corte Costituzionale che si è espressa con la sentenza n. 20/2019 depositata lo scorso 21 febbraio. La Consulta ha ritenuto incostituzionale il comma 1‑bis, nella parte in cui prevedeva la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali, dei loro coniugi non separati e dei parenti entro il secondo grado; ha considerato questa norma sproporzionata rispetto agli obiettivi da raggiungere (trasparenza ed anticorruzione) ed in contrasto con il principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione.

La sentenza, invece, ha mantenuto in vita le altre due norme contestate e, cioè, ha ritenuto che debbano essere resi pubblici i compensi che i dirigenti percepiscono, a vario titolo, e le spese connesse all’incarico qualora queste somme siano a carico della finanza pubblica.

Finalmente un punto fermo in una vicenda che il legislatore poteva pensare di sciogliere prima.

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