
La senatrice Evangelista, insieme ad altri parlamentari, ha presentato, il 19 febbraio scorso, il disegno di legge numerato con il 1076 e denominato “Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate”.
Le fattispecie affrontate dal disegno di legge sono molto delicate e riguardano i fenomeni di pubblicazione o diffusione di foto e video a contenuto sessuale ma che, al momento della loro produzione, avevano solo scopi privati. L’intenzione è quella di punire con il carcere questi comportamenti che, oggi, costituiscono una pratica piuttosto diffusa soprattutto tra ex partner che vogliono vendicarsi.
Purtroppo, però, il testo proposto è parzialmente contraddittorio con la nota di presentazione del disegno di legge. Infatti, nelle prime righe di questa nota viene scritto che “può trattarsi di selfie scattati dalla stessa vittima e inviati all’ex partner e fatti girare non solo in rete, ma attraverso e‑mail e cellulare” mentre il secondo comma del primo articolo del disegno di legge recita “Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti coinvolti in attività sessuali esplicite.” Quindi, secondo il testo normativo, i video e le foto devono contenere almeno due soggetti: sono esclusi i selfie!
Non solo. La norma parla di soggetti “consenzienti” che, da vocabolario Treccani, significa “che danno il proprio consenso”. È ovvio che il consenso riguarda l’atto sessuale e non riguarda la diffusione o la pubblicazione. Ma che bisogno c’è di inserire l’aggettivo “consenziente” dando la possibilità a qualche difensore di sfruttare questa ambiguità per farla fare franca al suo spregevole cliente?
V come vendetta ma anche V come vittima: se legge deve essere, che sia scritta bene…