A scuola di privacy

Qualche giorno fa la 39ma Conferenza Internazionale dei Garanti della Privacy (ICDPPC) ha premiato le migliori iniziative adottate dalle Autorità nel mondo.

Ormai la protezione dei dati personali è un tema globale, come dimostra il numero di paesi che aderiscono alla ICDPPC: 78 paesi di tutti i continenti. Si va dal Mali al Perù, dal Montenegro ad Hong Kong. Certo, colpisce che manchino alcuni grandi paesi come la Cina, l’India e la Russia.

I premi 2017 sono stati assegnati, in tre delle quattro categorie, a paesi extra UE: Canada, Australia ed Hong Kong. La Norvegia ha vinto il premio della categoria “Education”.

Curiosando sui siti dei vincitori, è interessante scoprire che le iniziative premiate sono spesso dirette alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Hong Kong, per esempio, mette a disposizione dei ragazzi un sito che raccoglie brevi video per fornire consigli pratici di grande utilità. Sono presenti, inoltre, alcuni quiz per misurare la capacità di ridurre i rischi presenti nella websfera.

La Norvegia, invece, pubblica kit di supporto agli educatori, suddivisi per fasce di età (9-13 anni, 13-18 anni, adulti). Ogni kit comprende manuali, filmati, esempi, argomenti di discussione.

Non è mai troppo tardi per imparare.

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Maestri di riservatezza

“Gentile professore, la prego di giustificare il mancato svolgimento dei compiti a casa da parte di mio figlio, a causa di un malore che lo ha colpito nel pomeriggio di ieri.”

Capita, qualche volta, ai genitori di sottoscrivere una formula simile sul diario del proprio figlio. Un lettore, tuttavia, ci ha chiesto se l’insegnante può pretendere che il genitore indichi la motivazione della giustificazione, come condizione per ritenerla valida.

Il caso non è codificato dalle norme, né all’interno di documenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali o dal Gruppo dei garanti europei. Probabilmente, la giustificazione per non aver fatto i compiti a casa non è prevista neanche da circolari ministeriali o interne ai singoli istituti (le circolari, in ogni caso, non possono prevedere regole in contrasto con la legge). Si tratta, piuttosto, di una prassi normalmente affidata al buon senso del docente, al quale può essere utile ricordare che la tutela della riservatezza è uno dei diritti fondamentali delle persone.

Nel caso specifico, il GDPR (regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) prevede il principio di minimizzazione: occorre trattare i dati strettamente necessari alle finalità perseguite.
In concreto, la finalità della giustificazione è quella di dispensare lo studente da un dovere scolastico e può essere ritenuta valida quando è sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale (o altra forma di tutela del minore) anche senza la motivazione. La spiegazione dei motivi per i quali lo studente non ha potuto svolgere i compiti, infatti, è eccedente rispetto alle finalità, anche perché potrebbe riportare dati personali riferiti a soggetti estranei al rapporto scolastico.
È sufficiente, quindi, scrivere sul diario: “Gentile professore, la prego di giustificare il mancato svolgimento dei compiti a casa da parte di mio figlio.”

Il docente ha, infine, il dovere di vigilare, affinché la giustificazione non diventi abituale, al punto da suggerire la presenza di una patologia nel contesto familiare dello studente: in questi casi, comunque, l’insegnante deve richiedere l’intervento dei soggetti istituzionalmente competenti.

La cura del minore comprende anche la tutela della sua riservatezza.

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