
La trasparenza è una conquista delle moderne società democratiche. Purtroppo, nel nostro Paese, il percorso per renderla effettiva è sempre molto accidentato.
È emerso, infatti, che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il precedente vice‑ministro pubblicasse, per trasparenza, l’agenda dei suoi incontri istituzionali con i cosiddetti stakeholder ovvero i soggetti interessati alle decisioni politico‑amministrative. Questa pratica non è stata seguita dal nuovo ministro che, per la verità, appartiene ad una forza politica che della trasparenza e dell’onestà ha fatto un cavallo di battaglia.
Nel nostro piccolo, possiamo solo ipotizzare che, evidentemente, il nuovo ministro ha ritenuto di agire con cautela anche rispetto alle garanzie previste dal GDPR.
Infatti, l’agenda dovrebbe contenere i dati personali dei soggetti che interloquiscono con i rappresentanti del Governo e la finalità del loro trattamento è quella di renderli pubblici. Per questo trattamento, come per ogni altro, è necessario individuare la base giuridica tra quelle presenti nell’art. 6 del GDPR. In mancanza di una legge specifica, l’unica base giuridica applicabile appare essere il consenso degli interessati che, come sappiamo, deve essere libero, specifico, informato e non equivocabile. Pertanto, l’iniziativa dell’agenda trasparente dovrebbe essere preceduta da:
- un’informativa completa riferita al trattamento, con specifico riferimento all’intenzione di pubblicare i dati personali relativi all’incontro (luogo, ora, data, esito, ecc.);
- l’acquisizione del consenso da parte dell’interessato.
Certamente, anche la trasparenza dell’agenda non può fondarsi su un’iniziativa estemporanea.