Qui si fa la storia

Altre finalità di interesse pubblico sono l’archiviazione e la ricerca storica. In particolare, è noto che la lettera b), comma 2dell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs. 42/2004, stabilisce che sono beni culturali “gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico” e che la lettera b), comma 3 dello stesso Codice prevede che sono beni culturali “gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante”.

L’anonimizzazione dei dati personali contenuti in questi documenti comprometterebbe la ricostruzione storica e, quindi, vanno trattati integralmente, così come originariamente raccolti. È questo che prevede l’art. 101 del Codice ammonendo, tuttavia, che i documenti mantenuti per motivi storici non possono, però, essere utilizzati per atti amministrativi sfavorevoli agli interessati.

Condividi

Primo: non strillare

Stanno per essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Sono le regole previste dall’art. 2-quater del nuovo Codice privacy.

Si tratta di 13 articoli che specificano, innanzitutto, l’essenzialitàdell’informazione. Ma cosa significa? Significa che:

  • la divulgazione della notizia non deve contenere dettagli che non siano strettamente connessi all’originalità del fatto o alla descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto;
  • i dati delle persone note o che rivestono un ruolo pubblico non possono essere divulgati se sono non in stretta connessione con la loro attività pubblica o con il loro ruolo.

Quindi, primo comandamento: attenersi alla cronaca, non strillare.

Condividi