La cartella clinica

Quando è possibile ottenere, da una struttura sanitaria, la cartella clinica di un’altra persona?

L’art. 92 risponde che ciò è possibile quando il soggetto che ne fa richiesta deve difendere, in sede giudiziaria, un diritto o una libertà fondamentale.

Inoltre, la stessa possibilità è concessa quando si può dimostrare, nell’ambito di una richiesta di accesso agli atti, che si deve tutelare una situazione di rilevanza giuridica di rango pari o superiore a quella dell’interessato.

Per esempio, l’autobus sul quale viaggiavo per le vie di Torino ha tamponato un’auto, senza causare lesioni personali ma solo danni ai mezzi; la compagnia assicurativa dell’autobus, venuta a sapere che l’autista dell’autobus era stato ricoverato un mese prima presso una struttura sanitaria, può chiedere la sua cartella clinica per verificare che non fosse tossicomane e, quindi, non coprire i danni? La risposta è no. L’interesse economico soccombe, in linea di massima, rispetto alla riservatezza dei dati sulla salute.

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Le ricette

Il salto all’art. 89‑bis del nuovo Codice privacy, direttamente dall’art. 82, ci accompagna verso le ultime norme che riguardano il trattamento dei dati relativi alla salute. Si parla delle modalità da adottare per la prescrizione dei medicinali: il nominativo del paziente può essere presente sulle ricette solo quando è assolutamente necessario. Diversamente, bisognerà adottare le misure di oscuramento che il Garante stabilirà con proprio provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 2‑septies. Questo vuol dire che, in futuro, probabilmente, sulle nostre ricette ci sarà un codice identificativo che non avrà collegamenti con la nostra identità e che servirà ad effettuare controlli amministrativi o altri trattamenti da parte dei soggetti autorizzati.

Per il momento, tuttavia, il provvedimento ancora non c’è e, naturalmente, nell’attesa, tutto rimane come prima.

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