Quando è possibile ottenere, da una struttura sanitaria, la cartella clinica di un’altra persona?
L’art. 92 risponde che ciò è possibile quando il soggetto che ne fa richiesta deve difendere, in sede giudiziaria, un diritto o una libertà fondamentale.
Inoltre, la stessa possibilità è concessa quando si può dimostrare, nell’ambito di una richiesta di accesso agli atti, che si deve tutelare una situazione di rilevanza giuridica di rango pari o superiore a quella dell’interessato.
Per esempio, l’autobus sul quale viaggiavo per le vie di Torino ha tamponato un’auto, senza causare lesioni personali ma solo danni ai mezzi; la compagnia assicurativa dell’autobus, venuta a sapere che l’autista dell’autobus era stato ricoverato un mese prima presso una struttura sanitaria, può chiedere la sua cartella clinica per verificare che non fosse tossicomane e, quindi, non coprire i danni? La risposta è no. L’interesse economico soccombe, in linea di massima, rispetto alla riservatezza dei dati sulla salute.