Il nuovo art. 80 del Codice privacy non presenta un testo molto diverso da quello che ha sostituito. Infatti, è l’articolo che allarga la possibilità di fornire un’informativa con modalità particolari (in pratica semplificata, come diceva il vecchio Codice) a soggetti che non svolgono direttamente attività di diagnosi o cura ma che operano, comunque, nell’ambito sanitario o della protezione o sicurezza sociale.
Tra questi soggetti rientrano, per esempio, l’INPS, quando effettua le visite fiscali, oppure i servizi sociali dei Comuni oppure gli SPESAL delle ASL.
Anche questi soggetti possono formulare all’interessato una informativa con le stesse caratteristiche di semplificazione previste per i medici di famiglia o gli ospedali. Con un obbligo in più: quello di integrarla con appositi cartelli ben visibili al pubblico e, se possibile, diffusi con i mezzi di informazione più comuni.